PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA PEDOFILIA

Art. 1.
(Omessa denuncia di reato in danno di minore).

      1. Dopo l'articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 364-bis. - (Omessa denuncia di reato in danno di minore). - Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la reclusione fino a due anni».

      2. Al primo comma dell'articolo 384 del codice penale, dopo la parola: «364,» sono inserite le seguenti: «364-bis,».
      3. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter»;

          b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

 

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Art. 2.
(Distruzione di documenti redatti dal minore).

      1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale è inserito il seguente:

          «Art. 600-ter.1. - (Distruzione di documenti redatti dal minore). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      La stessa pena si applica a chiunque divulga o diffonde gli scritti e gli elaborati di cui al primo comma, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente».

      2. All'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque sottopone alla visione di una persona minore di anni quattordici immagini o filmati pornografici recanti rappresentazione di atti sessuali è punito con la medesima pena prevista dal primo comma».

Art. 3.
(Pedofilia e pedopornografia culturale).

      1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 414-bis. - (Pedofilia e pedopornografia culturale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte

 

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previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni».

Art. 4.
(Esclusione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti).

      1. Agli imputati per il reato previsto dall'articolo 414-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

Capo II
GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Art. 5.
(Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza).

      1. È istituito il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante», per garantire l'integrità e la qualità dello sviluppo dei fanciulli e degli adolescenti sul territorio della Repubblica, in osservanza della legislazione nazionale e delle convenzioni internazionali vigenti.
      2. Il Garante agisce in piena indipendenza e imparzialità, in sinergia con gli altri organismi interessati.

Art. 6.
(Nomina e requisiti).

      1. Il Garante è organo monocratico nominato dal Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, scelto tra cittadini italiani che hanno una comprovata esperienza

 

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nell'ambito della tutela dei diritti dei minori.
      2. L'incarico di cui al comma 1 ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
      3. L'ufficio di Garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni o in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza.
      4. Il Garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.

Art. 7.
(Funzioni).

      1. Il Garante gode di piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.
      2. Il Garante:

          a) si attiva per la garanzia e la difesa dei diritti e degli interessi dei minori, cittadini e stranieri, sul territorio della Repubblica, in particolare in relazione alla lotta contro il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e lo sfruttamento criminale dei minori, anche predisponendosi ad accogliere le segnalazioni di casi di violazione dei diritti e degli interessi di minori, con un servizio di ascolto diretto;

          b) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, delle leggi e delle iniziative volte a difenderli, incentiva gli aiuti nel quadro del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e favorisce il coordinamento e il funzionamento delle associazioni e degli organismi impegnati nella prevenzione e nella lotta contro lo sfruttamento dei minori, delle amministrazioni interessate e degli organismi o istituti di tutela dei minori operanti in Italia e in altri Paesi;

          c) vigila sulla piena applicazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni

 

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e delle direttive dell'Unione europea e della normativa vigente sui diritti dei minori, formula raccomandazioni volte a migliorare il funzionamento di enti e di amministrazioni al fine del rispetto dei diritti dei minori e segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione all'evoluzione sul piano internazionale del settore di propria competenza;

          d) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali, collaborando con le autorità competenti operanti sul territorio; interviene presso gli organismi giudiziari per rappresentare gli interessi del minore nel corso di procedimenti civili o penali, indipendentemente e autonomamente dall'azione dei genitori e dei legali rappresentanti dello stesso e si costituisce parte civile in procedimenti penali che hanno ad oggetto violazioni dei diritti dei minori;

          e) organizza corsi di formazione, preparazione e aggiornamento per le categorie professionali che si occupano di fanciulli e di adolescenti, curando il rapporto con i relativi albi professionali;

          f) promuove, anche in collaborazione con gli enti competenti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dei casi di abuso della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché di sfruttamento o di violenza sui minori, tese anche a sviluppare nei minori la consapevolezza degli abusi subiti, promuovendo idonee campagne pubblicitarie;

          g) collabora e coopera con i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, ove istituiti;

          h) riferisce annualmente alle Camere sui risultati della propria attività, sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti; pubblica un rapporto semestrale, accessibile al pubblico gratuitamente, sui servizi e sulle risorse disponibili nonché sui risultati ottenuti nella difesa dei diritti e degli interessi dei minori.

 

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      3. Il Garante esercita le funzioni svolte dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, soppresso ai sensi dell'articolo 11, raccogliendo i dati relativi alla condizione e dell'infanzia e dell'adolescenza sul territorio nazionale, curandone l'aggiornamento e monitorando gli interventi svolti dalle pubbliche amministrazioni in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alla prevenzione e alla repressione della pedofilia.

Art. 8.
(Poteri).

      1. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, può effettuare:

          a) ispezioni presso istituti ed edifici oggetto di indagini;

          b) indagini su presunte violazioni dei diritti del minore, con accesso libero e gratuito ai documenti ritenuti indispensabili all'indagine stessa;

          c) ispezioni presso tutti gli uffici pubblici e gli istituti privati dove si svolgono funzioni relative all'infanzia e all'adolescenza;

          d) la nomina di un curatore garante in difesa degli interessi del minore nei procedimenti giudiziari di qualsiasi grado.

      2. Il Garante può irrogare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 ai soggetti che non ottemperano, nei termini di legge, alle richieste da esso effettuate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 9.
(Disposizioni riguardanti il personale e disposizioni finanziarie).

      1. Agli uffici del Garante sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni

 

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effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza, nonché i dipendenti dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile soppresso ai sensi dell'articolo 11. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Garante, entro novanta giorni dalla proposta stessa.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dal Garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
      3. Il Garante può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a dieci unità. Il Garante può inoltre avvalersi, qualora lo ritenga necessario, dell'opera di esperti da consultare su specifici temi e problemi.
      4. Il Garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nonché quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, secondo i criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative del Garante medesimo.
      5. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico del bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Art. 10.
(Sanzioni).

      1. I soggetti che non ottemperano alle richieste effettuate dal Garante nell'esercizio

 

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delle sue funzioni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

Art. 11.
(Soppressione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile).

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, è abrogato.
      2. Ai sensi di quando disposto dall'articolo 9, comma 1, il personale dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, è trasferito al Garante, unitamente alle dotazioni finanziarie previste dalla legislazione vigente per il funzionamento del medesimo Osservatorio.